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- BANCHE: LA PAZZIA DEL NUOVO DEFAULT -

20-01-2021 22:26

Stefano Chiurato

Economia, Notizie, Approfondimenti, Giovani,

- BANCHE: LA PAZZIA DEL NUOVO DEFAULT -

Da gennaio chi va in rosso sul Conto Corrente diventa cattivo pagatore. Una norma penalizzante e insensata considerando la congiuntura economica attuale

Da gennaio chi va in rosso sul Conto Corrente diventa cattivo pagatore. Una norma penalizzante e insensata considerando la congiuntura economica attuale

 

Un breve excursus[1]

Dal primo gennaio è scattato il termine per le banche di adeguarsi al Regolamento Eba sui requisiti di capitale. Il correntista che va in rosso rischia di essere segnalato se la sua esposizione risulta essere un “non performing loan”.

Le nuove regole[2] sono il frutto di un compromesso negoziale europeo (come sempre a ribasso per il nostro paese) che introduce per l’Italia criteri differenti da quelli attualmente utilizzati che, per alcuni aspetti, risultano essere notevolmente più stringenti e vincolanti per la clientela. Il cliente, infatti, rischia di finire nella cosiddetta “black list” per effetto della cosiddetta nuova classificazione di default[3]. Le nuove regole europee che le banche devono utilizzare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinate a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Per assicurarne un'applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l'EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili a partire 1° gennaio 2021.

Nel dettaglio, i  debitori saranno classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Queste nuove regole non vietano tuttavia che si possano consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido . La possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce.
  2. La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.
  • 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
  • L'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto

Bisogna comunque sottolineare che:

  • Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, non è classificato automaticamente anche “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi.
  • La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito.
  • La classificazione presuppone che l'intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.
  • Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto, non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l'intero sistema bancario.

Considerazioni

Considerando il periodo di grave crisi economico-sociale derivante dalla pandemia di Covid-19, forse sarebbe stato maggiormente lungimirante cercare di posticipare l’entrata in vigore di tali stringenti normative. Questo perché, purtroppo, per molti italiani si potrebbe prospettare il rischio di uno stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti a fronte del presentarsi di una delle condizioni sopracitate. È lapalissiano sottolineare come, in un momento del genere sarebbe stato più saggio cercare di adottare norme che favorissero una maggiore flessibilità.

Come ItalExit siamo profondamente contrari all’adozione di tali stringenti normative. Queste scelte ancora una volta favoriscono gli istituti bancari, che diventeranno sempre più prudenti anche per quel che concerne l’immissione di liquidità nell’economia reale, penalizzando in modo spropositato centinaia di migliaia di clienti che si troveranno giocoforza in difficoltà per la drammatica congiuntura economica del nostro paese.

Il momento degli slogan è finito, quello dell’azione è giunto. È necessario concentrarsi sulle esigenze reali del paese e delle persone.

[1] https://www.ilsole24ore.com/art/quando-il-conto-rosso-si-diventa-cattivo-pagatore-ADCe6fAB

[2] Queste nuove regole non vietano tuttavia che si possano consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido . La possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce.

[3] La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

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